La commissione di massimo scoperto è un costo illegittimo che i privati e le imprese hanno trovato spesso nel corso degli anni all’interno dei contratti di conto corrente bancario con o senza apertura di credito, a seconda del caso in cui la banca avesse messo o meno a disposizione del cliente un fido o affidamento da utilizzare, a tempo determinato o indeterminato, anche oltre le somme depositate sul conto.
La stessa era dunque un onere che veniva addebitato al cliente quando l’utilizzo di una determinata somma eccedeva il limite del fido.
Di conseguenza poteva dunque costituire un costo molto pesante per il cliente, perché era conteggiata non solo quando l’utilizzo eccedeva l’importo concesso nel fido, ma anche quando il cliente pur rimanendo pur rimanendo nei limiti del fido utilizzava somme non disponibili.
Prima del 2009, le clausole che prevedevano la commissione di massimo scoperto sono state ritenute dai giudici illegittime, perché invalide e quindi colpite da nullità (Art. 1418 cod. civ.)
- Per mancanza di causa, perché la commissione si aggiungeva al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi passivi calcolati sul superamento del fido
- Per l’indeterminatezza o indeterminabilità (Art. 1346 cod. civ.) in quanto non solo non si aveva certezza sugli elementi da usare come base di calcolo dell’importo da pagare a titolo di commissione, ma non si aveva neppure un’indicazione precisa sul periodo da prendere in considerazione per effettuare il conteggio.
Dopo il 2009 si è assistito a un tentativo di regolare il fenomeno in modo da difenderne la validità (D.L. 29.11.2008, n. 185; L. 28.01.2009, n. e; D.L. 1.07.2009, n. 78; L. 3.08.2009, n. 102), ma nel 2011 la legge (D.L. 6.12.2011, n. 201; L. 22.12.2011, n. 214) ha, di fatto, dichiarato espressamente nulla la commissione di massimo scoperto.
La situazione attuale prevede che, per i contratti di conto corrente con apertura di credito, la banca può chiedere al cliente solo il pagamento di una commissione onnicomprensiva sull’affidamento calcolata in modo proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione, alla durata dell’affidamento e al tasso d’interesse a debito sugli importi utilizzati dal cliente comprendendo anche le spese di istruttoria, le spese per i conteggi degli affidamenti e ogni altra spesa collegata al servizio di credito. L’ammontare della commissione non può comunque essere superiore allo 0,5 per trimestre calcolato sulla somma messa a disposizione del cliente.
Per proteggersi dalla commissione di massimo scoperto il cliente deve dunque:
- Riservare particolare attenzione al contenuto delle clausole contrattuali e degli estratti conto corrente e apertura del credito del periodo precedente successivo al 2009 sino al 2011
- Verificare che la banca, a partire dal 2011, abbia provveduto ad adeguare le clausole contrattuali che regolano le commissioni di massimo scoperto
- Controllare il contenuto delle comunicazioni inviate periodicamente dalla banca con cui la stessa può aver informato il cliente circa l’avvenuta modificazione delle clausole contrattuali.
Tutto ciò al fine di verificare le voci di spesa richieste in pagamento dalla banca, così da individuare possibili oneri che, più o meno chiaramente, possono richiamare la commissione di massimo scoperto o essere indizio di anomalie nel calcolo degli oneri pretesi dall’istituto di credito della banca.
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