Consulenza Equitalia

Fino a qualche anno fa le tasse venivano riscosse dalle banche per conto dello Stato, alla fine del 2006, poi, viene riformato il sistema e, passando dalla padella alla brace, prende vita la società di riscossione EQUITALIA S.p.a.

 

STRALCIO DEBITI FISCALI
La transazione fiscale è disciplinata dall’art. 182-ter del RD 267/42, che prevede la possibilità per l’impresa debitrice di proporre un pagamento parziale e dilazionato dei propri debiti tributari e contributivi, ivi comprese le passività l’IVA e le ritenute effettuate e non versate, in passato solo dilazionabili. L’istituto in questione è stato parzialmente ridefinito attraverso il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) ed a causa dell’emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19. Possono accedere a tale istituto, i debitori imprenditori fallibili in stato di crisi. Fra tali soggetti è stato ricompreso anche l’imprenditore agricolo in stato di crisi oppure insolvenza.

TRANSAZIONE FISCALE
Il debitore che voglia stipulare un accordo di ristrutturazione dei debiti con falcidia o pagamento dilazionato dei crediti fiscali e contributivi deve ricorrere all’istituto della c.d. “transazione fiscale” che deroga al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria. Il debitore imprenditore fallibile in stato di crisi, può proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei debiti riguardanti le seguenti causali:
tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e relativi accessori (interessi, indennità di mora e sanzioni, comprese quelle amministrative per violazioni tributarie);
contributi gestiti dagli enti di competenza delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, e corrispondenti accessori.
La proposta di pagamento parziale dei debiti tributari è ammessa a condizione che sussista, poi, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42.
 
 
STRALCIO DEBITI CONTRIBUTIVI
È possibile proporre, con la transazione, anche il pagamento parziale dei contributi amministrati dagli enti gestori delle forme obbligatorie di assistenza e previdenza, secondo le medesime modalitàà previste per le passività fiscali.
 
 
DEBITI VERSO FORNITORI
Ti aiutiamo a raggiungere un accordo stragiudiziale con i fornitori distinguendo in categorie quelli da cui non dovrai più approvvigionarti, e quelli che invece sono i tuoi attuali fornitori e, tanto, al fine di modellare uno stralcio del vecchio debito ovvero una rateizzazione. Ciò può essere possibile attraverso l’elaborazione di un piano industriale ed un Business Plan presentato alle banche e ai fornitori che dimostri che il cash flow prodotto in futuro dall’azienda è ampiamente capiente per coprire il fabbisogno di cassa per il rimborso rateale di tutti i debiti.
 
 
 
 

I compiti di Equitalia

Intervenire ogni qualvolta non paghi all’Agenzia delle Entrate il dovuto, che salti una rata dell’Inps, che non paghi tutta l’IVA, ogni qualvolta ti dimentichi di una multa! In sostanza Equitalia è una società per azioni di recupero credito, a totale capitale pubblico (51% in mano all’Agenzia delle Entrate e 49% all’Inps).

E’ interessante sapere che:

  • Ogni imposta non onorata lievita del 30% all’anno;
  • Dopo 60 giorni dalla notifica della c.d. cartella esattoriale si aggiungono gli interessi di mora (6% ogni anno);
  • Tale ente incassa SEMPRE il 9% dell’importo della riscossione a titolo di aggio (compenso che gli spetta per il lavoro effettuato);
  • A questo 9% vanno aggiunti i costi della procedura, delle spese di notifica e degli interessi legali.

Queste sono le percentuali dovute sull’importo della riscossione:

  • 4% annuo all’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Inps, etc. …);
  • 6,8358% annuo di interessi di mora, all’ente impositore;
  • 0,615% annuo da corrispondere all’agente della riscossione (cioè il 9% sugli interessi di mora).

Per un totale di interessi pari a 11,4508% annuo. Oltre a ciò si deve aggiungere:

  • 30% sanzione amministrativa fissa;
  • 9% aggio da corrispondere ad Equitalia.

 

TOTALE 50,4508%

Percentuali che vanno ben oltre il tasso soglia stabilito dalla legge e che quindi andrà a configurare un reato, quello di usura, punito dall’art. 644 c.p. nonché dalla L. Legge 7 marzo 1996, n. 108 “Disposizioni in materia di usura”.

 

 

COME DIFENDERTI?

Quando l’importo dovuto, magicamente, lievita esponenzialmente, in che modo si accerta il superamento dei tassi legali?

Fai PERIZIARE le tue cartelle da esperti del settore.

La perizia deve essere correttamente effettuata perché essenziale ai fini della procedura e fondamentale per esperire un’efficace azione penale. Qualora si accertasse che i tassi soglia stabiliti dalla legge fossero stati superati dall’ente di riscossione in questione allora si potrà presentare una denuncia per usura.

Quali sono le conseguenze?

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 delle legge n. 44/99 e 3/2012:

  • La sospensione dei termini per 300 giorni di tutti gli atti di cui al n. 1,3 e 4 comma di detto articolo;
  • La sospensione dei termini per 300 giorni di tutti gli atti di cui al 2 comma di detto articolo;
  • La sospensione delle procedure esecutive in essere e, nelle more, il provvedimento amministrativo di sospensione dei decreti e degli atti in essere;
  • La sospensione per tre anni dei tributi, come previsto dalla legge;
  • Oramai sono in migliaia i cittadini che hanno denunciato questo ente di riscossione.

 

 

AUTOTUTELA

Qualora la tua cartella sia una cartella c.d “pazza” potrai fare annullare il credito richiesto anche attraverso l’autotutela.

E’ possibile, ad esempio, richiedere la sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali e delle relative procedure esecutive, direttamente ad Equitalia e non più solo all’ente impositore.

Tale possibilità è dettata dalla legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che ha dato forza di legge all’iniziativa attivata da Equitalia nel 2010 con una direttiva interna (n. 10/2010).

Dal 1° gennaio 2013, infatti, Equitalia potrà disporre direttamente ed immediatamente la sospensione dell’attività di riscossione, sara’ necessario presentare una dichiarazione con cui si attesti che le somme richieste dall’ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da:

  • Prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  • Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • Sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • Sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • Un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
  • Qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

 

Equitalia dovrà inoltrare il tutto all’ente creditore che dovrà verificare la regolarità della documentazione posta a sostegno della richiesta di sospensione per poi comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito.

L’importante novità sta nel fatto che se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare tali comunicazioni, le somme contestate vengono annullate di diritto.