Che cos’è ?
E’ la nuova commissione che si applica in caso di sconfinamento – assenza o in presenza del fido – sul conto corrente o a valere su carte di credito.
Come funziona ?
L’art. 6-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011) ha inserito nel Testo Unico Bancario l’art. 117-bis,che – dichiarando nulle tutte le commissioni diverse da quelle descritte nell’articolo stesso – introduce due nuove ed esclusive commissioni: una sulle linee di credito ed una sugli sconfinamenti. In particolare, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dal 1 Luglio 2012, in caso di sconfinamento gli unici oneri ad essere applicati sono un tasso di interesse debitore (sull’ammontare dello sconfinamento) ed una Commissione di Istruttoria Veloce (c.d. CIV). La banca, per permettere al consumatore di sconfinare, svolge una serie di attività interne, dette ” di istruttoria” (ad es., accesso alle banche dati, ricerche sul cliente), che vengono retribuite – appunto – con l’addebito della CIV. Ci sono comunque casi di esenzione dalla CIV, per i quali la commissione non è dovuta:
- Quando il consumatore sconfina per un totale inferiore o paria a 500 euro, per un massimo di 7 giorni (attenzione:questa esenzione è valida per una sola volta a trimestre)
- Quando lo sconfinamento si è creato per effettuare un pagamento a favore della banca (ad es., pagamento mensile delle competenze);
- Quando lo sconfinamento non c’è stato perché la banca non lo ha autorizzato.
Al di fuori di tali ipotesi, il consumatore, in caso di sconfinamento, è tenuto a pagare il costo della CIV come previsto dalla propria banca. E’, quindi, importante verificare attentamente le condizioni applicate sul proprio conto corrente controllando il foglio informativo di riferimento (disponibile sia in banca che on line) e le comunicazioni periodiche inviate dalla banca, oltre che recarsi direttamente in filiale per richiedere informazioni sulle commissioni applicate al proprio rapporto.
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