CRIF E SIC

Crif (Centrale Rischi Finanziari) e Sic (Sistemi di informazioni Creditizie) sono negli ultimi tempi le due sigle che più fanno paura ai correntisti e sopratutto a chi per necessità deve lavorare con un fido bancario e spesso non riesce a pagare le rate del debito nei tempi giusti. Ma quali sono effettivamente i casi in cui la banca è autorizzata a chiedere la così detta iscrizione alla Lista Nera dei cattivi pagatori e cosa è possibile fare per evitare che la banca segnali il correntista?

Prima di tutto è giusto sapere che la segnalazione di un cattivo pagatore alla Centrale Rischi Finanziari e/o ai Sistemi di Informazioni Creditizie è soggetta a delle regole precise che non possono assolutamente non essere tenute in considerazione dell’ Istituto Bancario, prima tra tutti il dovere da parte della banca di inviare al correntista un preavviso specifico almeno 15 giorni prima della segnalazione e a mezzo raccomandata A/R.

I 15 giorni preventivi hanno decorrenza dalla data di ricezione del preavviso a prescindere dalla lettura o meno del documento (tranne nel caso in cui il correntista non riesca a dare prova certa dell’impossibilità di ricevere o leggere il preavviso).

Considerando che negli archivi della Crif come in quelli dei Sic, finiscono non solo le informazioni pregiudizievoli al cliente della banca (ad esempio il mancato pagamento di alcune rate), ma anche quelle positive (ad esempio il mancato pagamento di alcune rate), ma anche quelle positive (ad esempio l’adempimento puntuale del finanziamento alle scadenze dovute; la concessione di un prestito, ecc.), solo per le prime è necessario inviare il preventivo avviso di segnalazione.

In caso di mancato invio del preavviso e/o di ingiustificata iscrizione negli archivi degli enti preposti, il correntista ha la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni e può farlo tramite tribunale con un ricorso in via d’urgenza oppure tramite reclamo scritto alla propria banca. Per la seconda ipotesi, in caso di mancata risposta entro 30 giorni o di risposta non soddisfacente, può rivolgersi all’Abf (Arbitro Bancario Finanziario),con un ricorso che non necessita dell’assistenza di un avvocato e che implica un pagamento simbolico di 20 euro per le spese del procedimento.

Altra regola deontologicamente corretta che la banca dovrebbe seguire prima di iscrivere un correntista alla lista dei cattivi pagatori è quella della valutazione dei danni. Ovviamente ogni Istituto provvederà a valutare internamente di quanto necessita di rientrare prima di segnalare un correntista e risulta quasi riduttivo spiegare che non per ogni singolo e/o minimo inadempimento può scattare la segnalazione alla Centrale Rischi,ma solo per i casi gravi, cioè solo per quelle insolvenze che denotino una grave difficoltà economica o di non facile soluzione. Infatti va detto che la segnalazione è legittima solo se il ritardo nel pagamento della rata è superiore a 2 mesi. Per i ritardi successivi, viene meno sia l’obbligo della tolleranza dei 2 mesi sia quello della preventiva comunicazione.

Da notare bene: il concetto di insolvenza necessario alla segnalazione come cattivo pagatore in Centrale Rischi consiste in una valutazione negativa della situazione economico-patrimoniale del correntista, non necessariamente corrispondente all’anticamera del fallimento, ma come grave difficoltà e a prescindere dalla ricuperabilità del credito.

La segnalazione alla centrale rischi si considera comunque illegittima quando interviene dopo diverso tempo dalla costituzione in mora del debitore, senza che nel frattempo la sua posizione sia sostanzialmente mutata e/o quando nonostante il decorso di tutto questo tempo, la segnalazione venga effettuata quando pendono tentativi di mediazione della vicenda. Va detto infatti, che una procedura di conciliazione, promossa dal cliente e finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti e alla ricerca di una soluzione bonaria, non giustificherebbe la tempestiva segnalazione del debitore, non presentando questi indici di  pericolosità , ma tutt’altro.

La segnalazione come cattivo pagatore ha una durate temporale, cioè viene automaticamente eliminata dopo un certo periodo di tempo, in particolare:

  • 12 mesi per ritardi nel pagamento di 1 o 2 rate;
  • 24 mesi per ritardi nel pagamento di 3 o più rate;
  • 36 mesi in caso di prestiti non rimborsati o con morosità gravi.

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