FIDO BANCARIO. E’ POSSIBILE PIGNORARLO?

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Rispetto a quanto si pensi, sempre più spesso a molti imprenditori e/o persone fisiche capita di avere il conto corrente in rosso ma di poter usufruire della liquidità generata dallo scoperto bancario.

Molte delle spese mensili imprenditoriali vengono coperte da questo così detto “margine disponibile” che però può far gola agli occhi di ipotetici creditori. Questa cosa ha generato negli anni una domanda importante: il fido bancario è soggetto a pignoramento da parte di terzi?

Per capire meglio la questione è necessario fare una differenza. Le somme che il cliente deposita sul proprio conto corrente costituiscono un suo “credito” nei confronti della banca, e può richiederne la restituzione in ogni momento. Queste somme depositate sul conto corrente sono somme del cliente, e in quanto tali potranno essere oggetto di richiesta da parte dei creditori anche se sono depositate presso l’istituto di credito. Questo procedimento prende il nome di pignoramento presso terzi.

Il caso è diverso quando il correntista gode di una cifra concessa dall’istituto bancario, definita appunto affidamento. Questi soldi, infatti, costituiscono un debito del cliente verso la banca, dunque, non potranno essere oggetto di aggressione/pignoramento da parte di altri creditori poiché non di proprietà diretta del correntista.

A tal proposito quindi, se l’istituto bancario dovesse vedersi recapitare un atto di pignoramento da parte di un creditore, se pure il conto corrente del debitore risultasse in “rosso”, ha la facoltà di negare tale azione pignorativa rispondendo con quella che viene definita “dichiarazione negativa” fino a che lo scoperto non sarà completamente ripristinato nei limiti del saldo attivo.

(ESEMPIO: se il conto corrente è in negativo di €100.000 e l’affidamento è pari a €100.000, qualora sul conto fossero accreditati €150.000, il creditore può pignorare solo ed esclusivamente la somma a credito pari a €50.000)

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