TROPPI SUICIDI … ARRIVA LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO

Debiti su debiti  … e sembra che tutto possa solo andare peggio.

A favore di chi si trova in una situazione di stabilità economica precaria e deve far fronte a debiti contratti con banche o finanziarie, interviene la legge n.3 del 2012 sul sovraindebitamento, comunemente definita “legge anti suicidi”.

Questa legge regola situazioni economiche che presentano uno squilibrio tra i debiti contratti e la liquidità che il debitore ha a disposizione per farvi fronte.

Attraverso questa procedura giudiziale il debitore può depositare la proposta di un piano per la ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza.

Il Giudice, dopo aver verificato la fattibilità del piano valutandolo in base alla disponibilità economica del debitore, procederà ad omologare il piano che sarà a quel punto obbligatorio per tutti i creditori. Il decreto del Giudice sospende tutte le azioni cautelari ed esecutive a sfavore del debitore stesso.

Possono fare ricorso alla legge sul sovraindebitamento tutti i consumatori, le piccole aziende, le ditte individuali (artigiani, agricoltori, commercianti) in situazione di effettiva difficoltà economica, per le quali il giudice ritenga opportuno che la condizione di indebitamento sia stata generata da un’effettiva difficoltà economica lavorativa e non da una sconsiderata gestione delle finanze da parte del debitore (es. acquisti di beni al di sopra delle reali possibilità, perdita di soldi per gioco d’azzardo, frode ecc.)

Tutti coloro i quali vogliono richiedere l’ausilio della legge sul sovraindebitamento devono avere due requisiti fondamentali:

REQUISITI SOGGETTIVI:

Non si deve essere assoggettati (né assoggettabili) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942.

Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

  • non svolgono attività d’impresa;
  • sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
  • sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 l.fall.;
  • sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
  • sono imprenditori agricoli;
  • sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.

REQUISITI OGGETTIVI:

Vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).

Il concetto di ”sovraindebitamento” è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.

Non possono accedere a queste procedure coloro che versano nelle seguenti condizioni:

*essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L.3/2012;
*aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
*aver subito, per cause imputabili al debitore, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14-bis (ovvero l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo e la revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore);

*aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Resta il fatto che le situazioni debitorie sono soggettive e per lo sviluppo di un piano di rientro accurato e calibrato è necessario valutare le singole posizioni e requisiti.

usura

 

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