Usura sopravvenuta nei contratti di mutuo – la Cassazione ne dichiara la liceità

Usura sopravvenuta nei contratti di mutuo – la Cassazione ne dichiara la liceità

Cass. Civ., Sez. II, 9 febbraio 2022, n. 4078.

Le Sezioni unite hanno affermato che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi. Ne deriva che la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, è nulla poichè il sopraggiunto superamento della soglia usura non è contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto

Pertanto – secondo i Supremi Giudici – è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla citata legge n. 108/1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.

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Cass.-Civ.-Sez.-II-9-febbraio-2022-n.-4078