Decreto “CURA ITALIA” n. 18/2020- Gli aiuti alle aziende

Di seguito forniamo per i nostri clienti  dei chiarimenti su alcuni  punti del Decreto Cura Italia.

A – Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI, che al 17 marzo 2020 presentano esposizioni debitorie “in bonis” (non classificati come crediti deteriorati) e con sede in Italia, che autocertificano (ai sensi dell’art. 47 DPR 45/2000) a banche e intermediari finanziari di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19″:

  1. non possono essere revocati nel periodo dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti ( Linee di cassa, Anticipo Fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  2. sono prorogati i prestiti non rateali fino al 30 settembre 2020 ( finimport, finanziamenti bullet)
  3. viene sospeso il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing, anche soltanto per la quota capitale, fino al 30 settembre 2020;

Obbligo

Le banche devono accettare le comunicazioni di moratoria, che va inviata tramite PEC o con mezzi che lasciano traccia della data certa.

Autodichiarazione

Nella comunicazione l’impresa deve autodichiarare tramite “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (ai sensi dell’ art. 47 DPR 445/2000):

  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000;

e richiedere pertanto:

  • Ai sensi del comma 2 lettera a) dell’articolo 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Cura Italia, relativamente alle aperture di credito a revoca e agli anticipi attualmente in essere, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, gli importi accordati non siano revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • Ai sensi del comma 2 della lettera c) dell’articolo 56 del sopracitato decreto, con riferimento all’operazione n. _________ (eventualmente indicare di importo originario € _________ erogato in data __/__/_____), di potere usufruire della sospensione, sino al 30/09/2020, del pagamento delle rate (quota capitale e quota interessi) in scadenza prima del 30/09/2020 di cui al contratto sopra riportato, in assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

L’autodichiarazione deve essere timbrata, firmata e occorre allegare la Carta d’Identità.

 

B – Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 – D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI con sede in Italia, per il periodo dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020, la garanzia del Fondo, è:

  • concessa gratuitamente;
  • l’importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell’80% e per la riassicurazione del 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
  • per ciascuna operazioni di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
  • ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (calcolabile tramite Bancopass, scegliendo alla richiesta  “Selezionare Centrale Rischi” l’opzione “Nessuna”);
  • è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).Possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario.Per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell’80% (per la garanzia diretta) e del 90% (in riassicurazione), per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.

 

 

C- Altre agevolazioni in corso di attivazione

  • Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
  • La garanzia è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell’intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo.
  • Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Tempi di attuazione: 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
  • Stanziamento: 50 milioni di euro;
  • supporto di Cassa Depositi e Prestiti per la liquidità non solo delle PMI, ma anche MID-Cap (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), grazie alla possibilità data alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza.
  • Operatività: in attesa di Decreto Ministeriale attuativo;
  • per i finanziamenti concessi da Simest (società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le PMI, per l’export e l’internazionalizzazione) può essere richiesta una sospensione sino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente;
  • viene istituito il “Fondo per la promozione integrata”Obiettivo: contributo a fondo perduto, sino al 50% delle spese ammissibili, per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall’UE.
  • dotazione iniziale: 150 milioni di euro.