Di seguito i punti salienti dell’Accordo per il Credito 2019 per le imprese italiane colpite dall’emergenza COVID-19 sottoscritto da Confindustria con l’Associazione Bancaria Italiana e le altre Associazioni di categoria.
Le PMI italiane “in bonis” (no per posizioni classificate nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) potranno richiedere fino al 31 dicembre 2020
- la sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale di mutui e leasing, in essere al 31 gennaio 2020;
- La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo mentre gli interessi sul capitale sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto.
- l’allungamento fino al 100% della durata residua del piano d’ammortamento dei mutui, in essere al 31 gennaio 2020;Il tasso di interesse può essere aumentato.
- L’importo della rata di ammortamento deve comunque risultare inferiore rispetto a quella originaria.
- Il periodo massimo di allungamento dei mutui può essere fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento, per un max di 20 anni per mutui ipotecari e 10 anni per i finanziamenti chirografari.
- l’allungamento fino a 270 giorni delle scadenze previste per i finanziamenti a breve (es. insoluti su crediti anticipati dalla banca…);Non rientrano: le operazioni su anticipi su contratti e su importazioni.Il tasso di interesse può essere aumentato.
- L’impresa deve presentare specifica richiesta alla propria banca.
- Rientrano: le operazioni di anticipi o lo smobilizzo in conto corrente di ricevute o effetti SBF, gli anticipi su fatture Italia e gli anticipi all’esportazione.
- l’allungamento fino a 120 delle scadenze per il credito agrario di conduzione.Le richieste sono valutate senza alcuna forma di automatismo.
- Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo.