LA BANCA DEVE CONSERVARE GLI ESTRATTI CONTO OLTRE I 10 ANNI

Nel contratto di conto corrente bancario la banca ha il cd. obbligo di rendiconto, esplicato mediante l’invio periodico degli estratti conto.

La questione è ricorrente: un cliente che intende fa causa alla propria banca e, pertanto, richiede stragiudizialmente la consegna di copia del contratto originario di conto corrente nonché copia di tutti gli estratti conto, dall’inizio del rapporto sino alla sua estinzione.

Le norme di riferimento sono l’articolo 119, comma 2 del Testo unico bancario (<<Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile>>) e l’articolo 2220 del Codice civile, (<<Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione>>).

La banca frequentemente nulla oppone in merito alla consegna del contratto, negando invece gli estratti conto precedenti al decennio, osservando che l’articolo 119 comma 4 del Tub impone alla banca di conservare gli estratti conto solo per 10 anni; oppure nega l’articolo 2220 c.c. sia applicabile alla banca, trattandosi di norma generale riferita agli imprenditori, o ancora sostenendo che gli estratti conto non sarebbero scritture contabili.

A fugare ogni dubbio è intervenuta recentemente una pronuncia della Suprema Corte, pubblicata in data 20.01.2017, che ha ritenuto inadempiente la Banca ce non ottempera all’obbligo di rendiconto, esplicato attraverso l’invio periodico degli estratti conto.

La pronuncia in esame, la n. 1584/16, ha quindi precisato che è onere della Banca produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto e non può sottrarsi a tale compito invocando l’insussistenza del vincolo di conservare le scritture contabili, perché l’onere di conservazione della documentazione contabile non può essere confuso con quello di prova del proprio credito.

Tale pronuncia prendeva le mosse da un decreto ingiuntivo richiesto e concesso dal Tribunale di Venezia dalla Banca nei confronti degli eredi di un titolare di un conto corrente, che però si opponevano a detto decreto asserendo di non aver mai ricevuto rendiconti e di aver effettuato pagamenti in acconto che tuttavia non venivano mai decurtati dal saldo.

Tale pronuncia non è peraltro isolata. Si ricorda, in merito, anche la sentenza n. 23974 del 25.11.2010, con cui la Cassazione ha stabilito che se la banca chiede la condanna del cliente al pagamento del saldo del rapporto di conto, ha anche l’onere di produrre gli estratti conto integrali del rapporto, sin dall’apertura, senza potere opporre la distruzione della documentazione anteriore al decennio.

E a tal proposito ci sembrano innovative le soluzioni giurisprudenziali assunte sul tema da alcuni tribunali. Il Tribunale di Brindisi e quello di Latina hanno sostenuto in due sentenze del 2012 l’interessante principio per cui, qualora non vengano depositati gli estratti conto dall’inizio del rapporto ed il saldo contabile risulti negativo per il correntista, debba assumersi, come base del riconteggio, un saldo di partenza pari a zero.

Ecco perché il correntista non deve lasciarsi scoraggiare dall’inerzia o al rifiuto della Banca e pretendere la documentazione che gli spetta di diritto dopo aver pagato per anni.

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