Interessi moratori e normativa anti – usura

Si segnala la sentenza n.955 del 19.11.2021 del Tribunale di Palmi in materia di usura nei contratti di finanziamento.

Questi i principi espressi nella sentenza:

1 .la normativa anti usura si applica anche agli interessi moratori facendo riferimento ai tassi soglia vigenti all’atto della conclusione del contratto ed applicando le opportune maggiorazioni (2.1% e successive modifiche), dovendo però escludersi ogni tipo di sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora, perché sono grandezze disomogenee ed hanno una differente funzione: corrispettiva i primi, risarcitoria, sostitutiva ed eventuale i secondi.

2. La nullità ex art. 1815 c.c.va limitata solo all’interesse per il quale si sia verificato il superamento del tasso soglia e non coinvolge erga omnes tutti gli interessi, sia corrispettivi che moratori: se sono usurari i soli interessi moratori, solo questi sono “illeciti e preclusi”, rimanendo comunque valido il disposto dell’art. 1284 c.c. che consente di applicare gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

3. E’ corretto calcolare il tasso di interesse di mora in rapporto al TIR (Tasso interno di rendimento), in quanto tale Tasso interno sviluppa una proiezione futura di ipotetici ritardi dei pagamenti delle rate di mutuo e restituisce la presunzione del rendimento del prestito concesso.

4.L’errata o mancata indicazione dell’ISC nel mutuo,  non comporta la nullità testuale del contratto  ex art. 117 Tub, giacché il TAEG/ISC non è un tasso di interesse, né una condizione economica, ma ha una mera funzione informativa. È stato anche ben chiaro, il Magistrato calabrese, nel precisare che un TAEG/ISC dissimile da quello sviluppato seguendo le Istruzioni della Banca d’Italia, non determina una maggiore onerosità del finanziamento.