Antonio Ciccia – Italia Oggi, venerdì 19 luglio 2013, pag. 27
Il tribunale di Treviso (sezione di Montebelluna), con la sentenza n. 110 depositata il 10 giugno 2013, ha stabilito che la sanatoria dell’anatocismo bancario (delibera Cicr del 9 febbraio 2000) non si applica automaticamente ai contratti in essere a quella data. Se la banca e il cliente non hanno modificato consensualmente i contratti allora vigenti, gli interessi anatocistici continuano a essere illegittimi e vanno restituiti.
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