Codice della Crisi di Impresa – Aggiornamenti

Codice della Crisi di Impresa – Aggiornamenti

 

In molti credono che l’introduzione di una normativa che regoli lo stato di crisi delle aziende e l’attribuzione di responsabilità di quest’ultima sia una novità.

In realtà, non tutti sanno che già dal 16/03/2019, con il Codice della crisi (Dlgs 14/19) “tutti gli amministratori che non avranno dotato l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, ammininstrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di crisi e soprattutto la perdita della continuità aziendale, risponderanno con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali delle società amministrate per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”. L’articolo 2086 comma 2 precisa poi che la gestione aziendale deve essere impostata secondo “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale“.
Sorge a questo punto la domanda relativa a quale strumento utilizzare per effettuare questa rilevazione tempestiva. Alcuni risponderanno istintivamente che gli strumenti quantitativi quali il bilancio ed eventuali indici economici e finanziari attraverso di esso rilevabili sono lo strumento più adatto. Tuttavia, gli strumenti di controllo quantitativi sono in grado di rilevare una crisi solo e soltanto quando essa è già in essere e ha già prodotto effetti visibili anche nelle grandezze di bilancio. Lo spirito della riforma è, invece, quello di favorire l’allerta precoce. Un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile non può prescindere quindi dall’istituzione di strumenti di controllo atti a rilevare tempestivamente e precocemente la crisi. A supportare quest’ultima affermazione è doveroso menzionare anche l’articolo 14 comma 1 (risalente anche questo a Marzo 2019) che stabilisce la responsabilità del revisore (figura che diventa di centrale importanza in questo sistema di controllo) nel segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi.

Abbiamo inoltre parlato prima di continuità aziendale. Ma cosa si intende con questo termine? Esso deriva da un concetto anglosassone, il “going concern”, cioè l’essere sicuri di compiere azioni che garantiscano un futuro migliore all’azienda. E’ fondamentale sottolineare che queste azioni non sono legate solamente all’equilibrio economico dell’azienda, ma anche e soprattutto a quanto segue:

  • Clima aziendale;
  • Innovazione;
  • Formazione;
  • Assenza di liti fra soci o amministratori;
  • Soddisfazione dei clienti;
  • Aggiornamento periodico dei prodotti e dei servizi.

La mancata implementazione di azioni volte alla gestione di questi aspetti può determinare la creazione di inefficienze, con conseguente erosione del ricavo operativo e della liquidità.

A questo punto rimane da capire quale sia lo strumento, se non è il bilancio, più adatto a cogliere tempestivamente gli indizi della crisi e che possa permettere a chi di dovere di dare la cosiddetta allerta precoce. Dopo i tanti studi svolti nel campo dell’economia aziendale in questi anni, l’unico strumento che è risultato essere valido sia scientificamente che, soprattutto, legalmente dinnanzi ad un tribunale è la Balanced scorecard ideata da Kaplan e Norton. La prima e fondamentale caratteristica di questo strumento è che esso permette di operare uno spostamento di prospettiva: la balanced scorecard non misura i numeri di bilancio, ma piuttosto le azioni che li determinano e che sono sopra citate (clima aziendale, formazione, innovazione, soddisfazione clienti ecc.). Proprio per questo motivo, l’adozione della balanced scorecard sembra essere la strategia più idonea per rispondere alle prescrizioni dell’articolo 2086 comma 2.

Con il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 276 del 05/11/2020 sono state apportate poi alcune integrazioni e correzioni. Le più rilevanti riguardano la competenza esclusiva in capo agli amministratori dell’istituzione degli assetti organizzativi dell’impresa; la nuova definizione di crisi d’impresa e dei suoi indicatori; nonché l’innalzamento delle soglie rilevanti ai fini dell’attivazione della c.d. allerta esterna da parte dell’Agenzia delle Entrate. Qui sono analizzate in modo conciso ed efficace le integrazioni effettuate.

L’ultimo aggiornamento risale, infine, al 06/08/2021: durante il Consiglio dei Ministri tenutosi in questa data è stato approvato il Decreto Legge che rinvia al 15/05/2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa.

E’ evidentemente un rinvio a breve termine. Proprio per questo Nemesi Corporate Group continua la sua attività di supporto alle aziende anche in questo ambito. Infatti, per gli imprenditori che lo vorranno, stiamo mettendo a loro disposizione un team di analisti specializzati nella materia, il cui obiettivo sarà valutare, attraverso un’accurata analisi dell’azienda utilizzando gli strumenti precedentemente esposti, se il cliente è in regola con i parametri stabiliti dall’articolo 2086 comma 2 e in generale in materia di Codice della crisi d’impresa.
Per richiedere più informazioni o un primo incontro gratuito con un nostro consulente per approfondire la questione non esitate a visitare la sezione Contatti del nostro sito web e compilare l’apposito form, oppure a telefonare ai riferimenti che nella stessa sezione troverete.

Il cantiere delle norme sulla crisi d’impresa è comunque ancora aperto. Pubblicheremo nella sezione “News” di questo sito web gli eventuali aggiornamenti che di volta in volta verranno resi noti.