Di seguito si pubblica un provvedimento appena ottenuto dallo studio in materia di crisi d’mpresa.
L’imprenditore che accede alla composizione negoziata può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio o la concessione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.
I creditori, pertanto, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Inoltre, dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.