Tribunale di Torino. Il Giudice nega la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
L’avvocato Scorza, contestando il credito vantato dalla Banca perché derivante da conto corrente viziato da anatocismo e già oggetto di analisi econometrica da parte della Nemesi, conclude l’accordo con l’Istituto Bancario in fase di giudizio riducendo la somma che la società deve versare.
Il cliente a fronte di un debito di € 70.123,75 oltre spese legali ottiene il versamento a favore della Banca della somma di € 30.000,00 oltre la cancellazione in Centrale Rischi.