Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo e non sia stata presentata una domanda di accesso ad una procedura concorsuale (oppure il debitore non compare dinanzi al collegio nominato o non presenta l’istanza di composizione) il collegio, se ritiene che via siano gli elementi da rendere evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza, tramite il referente, ne da’ notizia al pubblico ministero che potrà, se ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercitare le sue iniziative.