L’accordo di ristrutturazione dei debiti è concluso dall’imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, ed è soggetto ad omologazione da parte del Tribunale. L’accordo deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico finanziario che ne consente l’esecuzione. Mediante l’accordo di ristrutturazione, il debitore può proporre la transazione fiscale.