Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso potrà essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni applicabili allo stesso debitore mutuatario. In questo caso il giudice dell’esecuzione emette decreto di trasferimento in suo favore ex art. 586 c.p.c.; per i successivi 5 anni dalla data di trasferimento dell’immobile, il debitore e la sua famiglia avranno il diritto legale di abitazione annotato a margine dell’ipoteca. Entro lo stesso termine il debitore potrà, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine, chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine.