Il DL 18/2020 Cura Italia riconosce espressamente l’emergenza epidemiologica attuale come possibile causa di inadempimenti contrattuali (anche solo temporanei), escludendo al contempo il diritto al risarcimento del danno del creditore. Tale previsione non determina automaticamente la totale liberazione del debitore dai propri obblighi contrattuali ma dovrà essere interpretata di volta in volta, in ogni eventuale singola controversia giudiziaria, per verificare se l’impossibilità della prestazione sia effettivamente imputabile all’emergenza in corso e non al debitore e se questa sia assoluta o solo temporanea, causando un ritardo (superabile, ad es. posticipando il pagamento di una somma dovuta). Nel codice civile in generale sono previsti casi di forza maggiore ai fini della impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta quali cause di risoluzione dei contratti. Anche nella prassi commerciale internazionale, eventi come terremoti, guerre o epidemia sono contemplati quali casi di forza maggiore ai fini dell’inadempimento o del ritardo dell’adempimento contrattuale. In materia contrattuale, nello specifico, il decreto Cura Italia all’art. 91, prevede che il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus debba essere “sempre” valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore e ciò, sia con riguardo al risarcimento del danno, sia in tema di applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Tali fattori consigliano di intraprendere contatti al fine di rivedere bonariamente la disciplina contrattuale nell’interesse di entrambe le parti.