Si può notificare alla Banca, nel termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento del tribunale, un atto di opposizione e chiedere contestualmente, nel caso in cui il decreto sia provvisoriamente esecutivo, la sospensione della esecutività dell’ingiunzione di pagamento e impedire che la banca possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva sul patrimonio senza prima attendere la conclusione della causa.