Costituisce una procedura riservata al debitore meritevole, sia esso una società o una persona fisica, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, ed è concessa con decreto dal tribunale competente. Il debitore incapiente deve presentare, tramite l’Organismo di Composizione assistita della Crisi da sovraindebitamento, al giudice competente, un elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute, un elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, una copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione delle entrate proprie e dei componenti il nucleo familiare.
La domanda deve essere accompagnata da una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi nella quale risultino, tanto le cause che hanno originato l’indebitamento assunto con diligenza e le ragioni che hanno portato all’incapacità di adempiere, quanto ‘indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e una valutazione di congruenza e attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda. E’ fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti. I creditori nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto possono proporre reclamo al tribunale o alla Corte di Appello