Questo tipo di accordo, che non ha carattere liquidatorio e prevede il mantenimento della continuità aziendale sia diretta che indiretta e deve essere parimenti omologata dal Tribunale,. è stato introdotto per la prima volta dal D.Lgs. 14/2019 e costituisce una modalità di risanamento dei debiti d’impresa raggiunto in parte mediante il consenso individuale ed in parte a seguito del voto a maggioranza di una categoria omogenea di almeno il 75% dei creditori appartenenti alla medesima categoria. L’efficacia dell’accordo può essere estesa, su richiesta del debitore, ai creditori appartenenti ad una categoria, che non abbiano aderito all’accordo (creditori estranei) che devono essere soddisfatti, in base a quanto stabilito nell’accordo, in ogni caso in misura non inferiore rispetto a quanto otterrebbero nell’ipotesi di liquidazione giudiziale.